Art. 1.
(Istituzione del Parco del comprensorio della Cinta magistrale di Verona).

      1. È istituito il Parco del comprensorio della Cinta magistrale di Verona, di seguito denominato «Parco».
      2. I siti e i beni costituenti il Parco sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
      3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del comune di Verona, sono definiti i confini del Parco, sentito il parere della regione Veneto e della provincia di Verona.
      4. Il Parco è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attività culturali.